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  • 23-04-2024

Il divieto di integrazione postuma della motivazione e il c.d “one shot provvedimentale” (T.A.R Napoli sez. IV sentenza n. 1176 del 19 febbraio 2024)

Di recente, in data 19 febbraio 2024, il T.A.R Napoli sez. IV con sentenza n. 1176 è intervenuto nell’ambito di una decisione giudiziaria sul divieto di integrazione postuma della motivazione e sul principio del “one shot provvedimentale”. Cosa significano divieto di integrazione postuma e “one shot provvedimentale”? Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel settore del diritto amministrativo cosa si intende con la locuzione divieto di integrazione postuma, quali sono le implicazioni derivanti da tale divieto e cosa contenga il principio del “one shot provvedimentale”.

Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sulle questioni discendenti dalla motivazione dei provvedimenti amministrativi, nonché sui principi a cui devono ispirarsi le relative pronunce giurisdizionali. Siamo qui per aiutarti a comprendere le regole dettate in codesto settore, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze.

Il divieto di integrazione postuma della motivazione e il c.d. one shot provvedimentale: motivazione postuma e “one shot provvedimentale”: cosa significano?

Con la locuzione divieto di integrazione postuma della motivazione si intende l’impossibilità per l’Amministrazione, nella fase prettamente processuale, dunque, in pendenza di giudizio, di introdurre elementi motivazionali dopo che il Giudice si è già pronunciato sulla determinazione fatta oggetto di impugnazione. 

Con la locuzione “one shot provvedimentale” si intende il principio secondo cui l’Amministrazione, in aderenza alla sentenza di annullamento emessa dal Giudice, deve adottare ex novo il provvedimento annullato, conformemente alle indicazioni della sentenza di annullamento, e deve esercitare la sua discrezionalità amministrativa una volta per tutte, dunque, una sola volta (one shot), senza avere la possibilità di sollevare nuovi aspetti non ancora esaminati.

La teorica del “one shot”, la cui ratio è da rinvenire nei principi di certezza del diritto e di speditezza dell’azione amministrativa nonché di dovuta considerazione delle pronunce giurisdizionali, mira ad evitare che l’Amministrazione riesercitando il proprio potere discrezionale sollevi sempre nuove eccezioni così da porre il privato in una situazione di continua attesa in una sorta di circolo vizioso tra giudice e P.A.(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3480, sul c.d. one shot temperato; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 1 dicembre 2021, n. 12397; T.A.R: Toscana, 15 giugno 2021, n. 917; T.A.R. Friuli V.G, Trieste, Sez. I, 16 dicembre 2021, n. 373).

Va segnalato d’altronde che a suffragare l’avvenuta consumazione del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione vi è la nuova formulazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Tale norma è espressiva del principio generale del “one shot” a mente del quale l’Amministrazione che ha già avuto la possibilità di determinarsi non può ritenersi ancora titolata a riesercitare la funzione amministrativa provvedimentale già espletata.

Il divieto di integrazione postuma della motivazione e il c.d “one shot provvedimentale”: la vicenda processuale  

La vicenda processuale riguardava il caso di una studentessa liceale che impugnava innanzi al T.A.R Napoli il verbale della commissione per gli esami di Stato di maturità, poiché in aggiunta al voto finale conseguito all’esito dell’esame, la commissione oltre a non averle riconosciuto la lode, non aveva esplicitato le motivazioni di tale mancato riconoscimento. Il T.A.R accoglieva il ricorso. 

A seguito dell’accoglimento del ricorso, la commissione avrebbe poi dovuto eseguire la sentenza ma così non è stato e allora la studentessa ricorreva nuovamente al T.A.R adducendo la violazione del divieto di motivazione postuma, poiché l’amministrazione anziché eseguire il giudicato, lo avrebbe eluso riesercitando il suo potere valutativo fornendo in tal senso una motivazione postuma cioè successiva al giudicato.

Il divieto di integrazione postuma della motivazione e il c.d “one shot provvedimentale”: riflessioni e conclusioni

Posto che la motivazione di ogni provvedimento amministrativo deve costituire la base, la materia prima del giudizio da cui discende o si forma il giudizio stesso, mancando la motivazione medesima, il provvedimento risulterebbe viziato risolvendosi in un mero “ipse dixit”. 

Quando c'è una lite pendente, ovvero quando la controversia è ancora oggetto di giudizio, è fatto divieto all'Amministrazione di poter introdurre ex post, su una determinazione amministrativa già decisa dal giudice, elementi e fattori motivazionali di quella determinazione non ancora esaminati. 

In altri termini, durante il periodo di pendenza della controversia l’Amministrazione non può introdurre elementi o fattori motivazionali integrativi o aggiuntivi per giustificare il provvedimento contestato. Tuttavia, una volta che il giudice si è pronunciato sull’annullamento del provvedimento e la controversia è stata risolta il divieto di motivazione postuma non si applica più.

Fine mIn secondo luogo, poi, una volta che il giudice ha annullato in giudizio il provvedimento così adottato, l’amministrazione nell’esercitare nuovamente il suo potere discrezionale non può più sollevare, per la prima volta, nuovi argomenti od eccezioni  adducendo eventuali patologie o carenze della motivazione, poiché il nostro sistema giuridico è fondato su istanze di rilievo costituzionale come la certezza del diritto, la speditezza dell’azione amministrativa e la dovuta considerazione delle pronunce giurisdizionali, evitando un ciclo infinito di ricorsi e riesercitazioni del potere da parte dell’amministrazione. E ciò in virtù del principio del c.d. “one shot provvedimentale” a mente del quale l’Amministrazione che ha già avuto la possibilità di determinarsi, consumando di conseguenza il proprio potere discrezionale, non può ritenersi ancora titolata a riesercitare la funzione amministrativa provvedimentale già espletata.

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